Art. 27.
(Nullità delle clausole).

      1. Ciascuna delle parti stipulanti può agire per far dichiarare la nullità delle clausole apposte al patto civile di solidarietà.
      2. La nullità degli elementi non essenziali non vizia l'intero patto civile di solidarietà, salvo che una o entrambe le parti si siano determinate a stipularlo esclusivamente in ragione della clausola dichiarata nulla.